Edificio per uffici moderno al crepuscolo, conformità aziendale
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Whistleblowing e conformità nel settore bancario svizzero

In una banca, chi si accorge per primo che qualcosa non va è quasi sempre un dipendente interno, non un ispettore esterno. È la premessa da cui parte tutto il sistema di conformità del settore bancario: la prima linea di difesa contro le frodi e il riciclaggio sono le persone che lavorano dentro l’istituto e i meccanismi che permettono loro di segnalare.

Il whistleblowing, cioè la segnalazione di illeciti da parte di chi li osserva sul posto di lavoro, e la funzione di compliance sono due facce della stessa cultura del rischio. Le banche investono somme rilevanti in controlli che non generano ricavi diretti, ma prevengono danni ben più costosi.

La funzione compliance: cosa fa e perché esiste

La compliance, o funzione di conformità, è l’unità interna che verifica che la banca rispetti le leggi, i regolamenti e le regole di condotta a cui è soggetta. Non fa guadagnare l’istituto: gli impedisce di perdere, per sanzioni, cause o danni reputazionali, a causa di comportamenti scorretti.

Il suo raggio d’azione è ampio. Copre la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che in Svizzera ha la sua base nella Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e nella vigilanza della FINMA, il rispetto delle norme sui mercati finanziari, la protezione dei clienti, la gestione dei conflitti di interesse e l’adeguatezza dei prodotti venduti. In pratica, la compliance traduce un insieme di regole esterne in procedure operative che ogni dipendente deve seguire, dal controllo dell’identità di un nuovo cliente alla segnalazione di un’operazione sospetta.

Le tre linee di difesa

Le banche organizzano i controlli su un modello a tre livelli, che chiarisce chi risponde di cosa. La prima linea sono le funzioni operative, che gestiscono il rischio nel lavoro quotidiano: chi vende un prodotto o apre un conto è il primo responsabile del rispetto delle regole. La seconda linea è la compliance insieme alla gestione del rischio, che definisce le regole e vigila sulla prima linea. La terza è la revisione interna, che verifica in modo indipendente che le prime due funzionino. Questo schema evita che i controlli siano affidati a chi ha interesse a non trovarli.

Il whistleblowing: segnalare dall’interno

Il whistleblowing è il canale che permette a un dipendente di segnalare un comportamento illecito o irregolare senza doverlo denunciare pubblicamente all’esterno. Nasce da una constatazione pratica: molti illeciti restano invisibili ai controlli formali e vengono alla luce solo perché qualcuno che lavora accanto a chi li commette decide di parlare.

In Svizzera il canale interno viene prima proprio per una ragione giuridica. L’articolo 321a del Codice delle obbligazioni impone al lavoratore un dovere di diligenza e fedeltà verso il datore di lavoro, e al suo quarto capoverso un obbligo di riservatezza sui segreti d’affari; la prassi ne ricava la regola della gradualità, per cui la segnalazione va rivolta prima agli organi interni, poi alle autorità competenti e solo in ultima istanza, a condizioni restrittive, all’esterno. Perché il canale funzioni, deve essere accessibile, così che il dipendente sappia a chi rivolgersi, deve garantire la riservatezza per non esporre chi segnala e deve portare a un’indagine seria, altrimenti la fiducia crolla e le segnalazioni si fermano. Una banca che riceve poche segnalazioni non è necessariamente più pulita: può semplicemente avere un canale in cui nessuno crede.

Le tutele per chi segnala

Il nodo più delicato del whistleblowing è la protezione di chi denuncia. Chi segnala un illecito interno teme, con ragione, ritorsioni: un demansionamento, l’isolamento dei colleghi, il licenziamento. Senza una tutela credibile, il calcolo razionale del dipendente è tacere.

Qui la Svizzera resta a metà del guado. Nel settore privato manca ancora una legge federale che disciplini in modo generale il whistleblowing: diversi progetti sono stati respinti in Parlamento negli ultimi anni, e la protezione del segnalante dipende in larga misura dalla ponderazione degli interessi elaborata dalla giurisprudenza. I sistemi interni di segnalazione colmano in parte questo vuoto con misure proprie: la riservatezza sull’identità del segnalante, procedure che documentano le eventuali ritorsioni e, dove la regola aziendale o la legge lo prevede, il divieto di penalizzare chi ha segnalato in buona fede. La buona fede è la condizione chiave: la tutela protegge chi denuncia un fatto che ritiene ragionevolmente vero, non chi usa la segnalazione per colpire un collega. Il confine tra segnalazione legittima e uso strumentale è uno dei punti su cui il sistema si gioca la propria credibilità.

Chi controlla i controllori

La conformità non è solo un affare interno alla banca: è vigilata da un’autorità esterna. In Svizzera il compito spetta alla FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, operativa dal 1° gennaio 2009 e nata dalla fusione della Commissione federale delle banche con gli altri due organi di controllo preesistenti. La FINMA verifica che gli istituti abbiano funzioni di controllo adeguate e le facciano funzionare davvero.

L’organo di vigilanza non sostituisce la compliance interna, ma ne controlla l’efficacia. Può chiedere informazioni, condurre accertamenti e intervenire quando riscontra carenze nei sistemi di controllo. Una banca con una compliance debole rischia non solo il danno diretto dell’illecito che non ha intercettato, ma anche la reazione dell’autorità di vigilanza, che può imporre misure correttive e, nei casi gravi, incidere sull’autorizzazione a operare. Il risultato è un doppio incentivo a prendere sul serio i controlli: quello di evitare il danno e quello di soddisfare la FINMA.

Domande frequenti

Che cos’è la funzione compliance in una banca?

È l’unità interna che verifica il rispetto di leggi, regolamenti e regole di condotta. Copre la lotta al riciclaggio, le norme sui mercati finanziari, la protezione dei clienti e i conflitti di interesse, traducendo le regole esterne in procedure operative che ogni dipendente deve seguire.

Cosa significa whistleblowing?

È la segnalazione di un comportamento illecito o irregolare da parte di chi lo osserva sul posto di lavoro, attraverso un canale interno che non richiede una denuncia pubblica. Serve a far emergere illeciti che i controlli formali non intercettano, perché noti solo a chi lavora accanto a chi li commette.

Chi segnala un illecito è protetto in Svizzera?

Nel settore privato manca una legge federale generale sul whistleblowing e la protezione del segnalante è affidata alla giurisprudenza, che pondera il dovere di fedeltà dell’articolo 321a del Codice delle obbligazioni contro l’interesse alla rivelazione. I sistemi interni aggiungono la riservatezza sull’identità, la documentazione delle eventuali ritorsioni e, dove previsto, il divieto di penalizzare chi ha segnalato in buona fede.

Chi controlla che le banche abbiano una compliance adeguata?

In Svizzera la FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Non sostituisce la compliance interna, ma ne controlla l’efficacia: può chiedere informazioni, condurre accertamenti e imporre misure correttive quando riscontra carenze nei sistemi di controllo dell’istituto.

Il punto in cui il sistema si mette davvero alla prova resta la protezione di chi parla. Finché nel settore privato svizzero la tutela del segnalante poggia sulla giurisprudenza e non su una legge, il canale interno più curato vale quanto la fiducia che riesce a ispirare: se il dipendente teme che segnalare gli costi il posto, il modulo resta vuoto e l’illecito continua a correre sotto la soglia dei controlli formali.

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